venerdì 24 novembre 2017

Quella che doveva essere Via Etrusca e Parco Archeologico

Dopo l'articolo di ieri su La Via della Lana, ricevo questo contributo da parte del Prof. Centauro, che ricorda il Disegno di Legge della Via Etrusca, e che doveva anche istituire il Parco Geo-Archeologica tematico di "Camars - Monti della Calvana.

Il progetto della Via Etrusca sarebbe stato di ben altro significato e impatto culturale rispetto al semplice percorso di trekking de La via della Lana , così tanto strombazzato.
Naturalmente, dopo aver distrutto l'idea di un possibile futuro per le scoperte archeologiche bisentine, Via Etrusca e Parco Archeologico sono stati 'cancellati' e nessuno ne sa più nulla.

Ormai nella Provincia di Prato si può parlare di Etruschi o archeologia solo a Carmignano, facendo giocare bimbi e famiglie in battaglie in costume. E qui l'archeologia vien ridotta a cosplay. Tant'è che i politici hanno avuto paura anche a presentare il dramma Laris Pulenas alla cosiddetta Festa Etrusca, temendo di danneggiare il loro futuro politico (sono così giovani!) sfiorando seppur lontanamente la questione archeologica pratese; in sostanza che si alludesse con la sola nostra presenza teatrale alla cosiddetta Città Etrusca di Gonfienti che, fastidiosa com'è per gli interessi in campo, anzi in Piana, deve essere delenda.

E infatti, come ho scritto nell'intervento precedente, mentre si firmano accordi sul 'lana-trekking' - che è intesa come una variante del cosplay, gioco al camminatore, mi travesto da camminatore e cammino - si continua a pensare e a permettere di gettare cemento sul territorio, costruendo megacapannoni per vari usi (e non si sa quali di questi siano i peggiori),   piste d'atterraggio, inutili terze corsie dell'autostrada (quella dell'A11), così che in pochi anni la Piana si è trasformata in un irreversibile selvaggio ammasso di costruzioni e veicoli, e strade per i veicoli.
Tutto il resto sono chiacchiere buone per chi ci crede.

Oltre all'intervento del Prof. Centauro, copio di seguito gli articoli del disegno di legge che ho citato.
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IN RICORDO DELLA “VIA SMARRITA” CHE PASSAVA DA GONFIENTI E DAI MONTI DELLA CALVANA

Nel corso del 2005, ben 12 anni or sono!, fu elaborata e promossa su iniziativa dell’Associazione Camars, la proposta di realizzare intorno ai grandi ritrovamenti archeologici di Gonfienti e alle straordinarie risorse naturalistiche dei Monti della Calvana, per altro ricchissimi essi stessi di testimonianze di antiche antropizzazioni in gran parte inedite, un progetto culturale di spessore europeo, da porre per la sua importanza all’attenzione del Parlamento Italiano. Ricordo oggi con grande rimpianto e tanta nostalgia  che ebbi modo di lavorare alla redazione del testo scientifico con il fondamentale contributo di Fiorenzo Gei e di altri appassionati studiosi.
Questa proposta con qualche ritocco fu inserita in un memorabile Disegno di Legge sotto il titolo di “Norme per la tutela ed il recupero del percorso dall’antica strada transappenninica, detta “Via dei Santuari, o Via Etrusca Bisentina”, e istituzione del Parco Geo-Archeologico tematico di “Camars - Monti della Calvana”.  Per la città degli Etruschi sul Bisenzio  era ancora ben lungi l’occupazione da parte dell’Interporto per lo Scalo Merci, nonché l’improvvido sotterramento della grande via glareata che attraversava il sito in direzione sud est; a quel tempo era ancora  viva la speranza di far convivere le due realtà emergenti.
L’iniziativa fu bene accolta, recepita e fatta propria dai Deputati, On. Franca Bimbi (prima firmataria del testo, poi Presidente della XIV Commissione “Politiche dell’Unione Europea”), On. Andrea Colasio, entrambi reduci dalla proposta felicemente accolta e finanziata dal Ministero dei Beni Culturali  per dar luce alla Via Annia nella Gallia Cisalpina sulle tracce dell’Impero Romano, e in particolare, a sostenere i primati inequivocabili dell’Etruria Settentrionale nel contesto etrusco arcaico testimoniati dalle vie transappenniniche, l’On. Antonello Giacomelli et al. (tutti deputati dell’Ulivo, in quota Margherita). Il Disegno di Legge, in preparazione fin dal febbraio 2005, fu depositato agli atti parlamentari nel corso della XIV Legislatura con un Comunicato alla Presidenza, cfr. testo allegato.
Che dire? La storia seguente è ormai a tutti nota: l’idea stessa di quella valorizzazione fu presto travolta dall’impietoso corso degli eventi che, insieme alle nostre risorse culturali, fecero rapidamente smarrire la “strada” allora indicata  che dal Tirreno ci avrebbe portato non solo a Bologna e sull’Adriatico ma “dritti dritti” in Europa per la via maestra se pensiamo che oggi i percorsi di archeo-trekking sono lautamente ricercati e finanziati dall’Unione Europea.

Giuseppe Centauro


CAMERA DEI DEPUTATI
    ———– XIV LEGISLATURA ———–

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei Deputati
BIMBI COLASIO GIACOMELLI …
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
———–
Norme per la tutela ed il recupero
del percorso dall’antica strada transappenninica, detta “Via dei Santuari, o Via Etrusca Bisentina”, e istituzione del Parco Geo-Archeologico tematico di “Camars - Monti della Calvana”

(....)

L’allegato Disegno di legge è composto da sette articoli: l’ art. 1 dove si riconosce importanza dell’antico percorso della Via dei Santuari, l' art. 2 dove si istituisce il Parco Geo-Archeologico tematico di “Camars/ Monti della Calvana”, l' art. 3 che istituisce la Fondazione che gestirà il parco archeologico, l' art. 4 che istituisce il fondo speciale presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l'art. 5 che regola l'accordo di programma, l'art. 6 regola i contributi a carico del fondo speciale, l'art. 7 definisce la copertura finanziaria.

   Tracciato schematico della via etrusca, al centro la zona interessata dalla proposta di Parco Geo-Archeologico



DISEGNO DI LEGGE


Art. 1
(identificazione della Via dei Santuari e del Parco Geo-Archeologico di Camars/Monti della Calvana)

    1. La Repubblica riconosce l’importanza dell’antico percorso della Via dei Santuari, di seguito denominato «Via Etrusca Bisentina», quale risorsa storica, culturale e ambientale di notevole interesse pubblico.
    2. Allo scopo di cui al comma 1, lo Stato, d’intesa con  le Province e i Comuni attraversati dalla Via Etrusca Bisentina, promuove, ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, la tutela, la valorizzazione ed il recupero della suddetta via e dei territori circostanti, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
        a) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza del percorso storico della Via Etrusca Bisentina e lo studio per la salvaguardia del territorio dei Monti della Calvana di interesse paesaggistico, naturalistico, geologico ed archeologico;
         b) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell’antico tracciato ed alla loro interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti, al fine di migliorare le possibilità di rivisitazione;
        c) realizzazione di opere di restauro e risanamento conservativo dei siti di interesse storico, artistico e ambientale esistenti su tutte le parti di territorio interessate dall’antico tracciato, al fine del miglioramento della pubblica fruizione con promozione di forme di fruizione dell’ambiente ecocompatibili ed innovative (del tipo “archeotrekking”);
        d) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l’antico itinerario, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti, classificati di interesse storico-artistico e ambientale.
        e) la realizzazione di un sistema museale diffuso che colleghi le più importanti realtà museali adiacenti ed inerenti la via Etrusca Bisentina, valorizzando il progetto con le nuove tecnologie multimediali;
        f) identificazione di opportunità per singoli soggetti e di vincoli del processo integrato di valorizzazione;
       g) aderire alla Carta euro-mediterranea sulla valorizzazione integrata del patrimonio culturale .


Art. 2
(Istituzione del Parco Geo-Archeologico di Camars /Monti della Calvana)

1. Al fine della salvaguardia e della tutela del patrimonio storico e monumentale costituito da una delle più importanti arterie stradali del centro Italia di epoca etrusca arcaica, è istituito il Parco Geo-Archeologico di “Camars/ Monti della Calvana”, di seguito denominato «Parco».

Art. 3

(Istituzione della Fondazione)

1.    Il Parco, alla cui gestione provvede una apposita Fondazione costituita ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2.    Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali e dell’Ambiente, possono partecipare le regioni, le province e tutti i Comuni  attraversati dalla Via Etrusca Bisentina, le Università, le fondazioni Bancarie e altri soggetti pubblici e privati, associazioni culturali, nonché rappresentanti delle soprintendenze archeologiche competenti.


3.    Il direttore del parco archeologico della Via Etrusca Bisentina è nominato dall’organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.
4.    Ai compiti della Fondazione resta affidata anche la salvaguardia dei siti censiti e presentati all’APAT (Ex Servizio Geologico Nazionale) che conta n. 8 geositi e tutte le altre emergenze di tipo geo-naturalistico al fine di non compromettere la visibilità, la fruibilità e soprattutto la naturalità dei luoghi, ovvero la possibilità di evoluzione senza incremento delle influenze antropiche.

I compiti della Fondazione rispetto al Parco sono :
        a) ricognizione e rilievo, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione e conservazione di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata e di enti morali, ai fini della tutela del paesaggio e del ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;
        b) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;
        c) recupero dell’antico tracciato e sua interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti al fine di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici;
        d) adeguamento della ricettività turistica compatibile con l’impatto ambientale e con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti;
        e) creazione di servizi di accoglienza, ivi compresa la ristorazione, e complementari alla ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero per manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo od ambientale;
        f) interventi in parchi naturali, oasi ed aree protette, finalizzati alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche, della qualità ambientale del territorio e per la fruizione turistica, anche attraverso l’acquisizione di aree;
        g) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di risanamento urbanistico e d’architettura del paesaggio, nonchè recupero delle aree degradate collegate al percorso ed alla viabilità ad esso afferente attraverso il recupero della produzione agricola di qualità e biologica;
h) in collaborazione con gli enti preposti all’attività culturali  e turistiche, promuove la valorizzazione del parco attraverso manifestazioni, mostre, convegni, sostegni alla ricerca, borse di studio, materiali di propagandistico.

Art. 4

(istituzione fondo speciale)

    1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 e all’articolo 3 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale di 90 milioni di euro per il triennio 2004-2006, in ragione di 30 milioni di euro per anno.

Art. 5

(accordo di programma)

    1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, le province e i comuni interessati stipulano, d’intesa con la Fondazione, nell’ambito di Intese istituzionali di programma, un apposito Accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previste dall’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6

(contributi a carico del fondo speciale)

    1. Per gli interventi riguardanti beni non statali, sono concessi contributi a carico del fondo speciale di cui all’articolo 2, fino ad un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
    2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d’opera, sia sulla base dello stato di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.
    3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente ed il soggetto privato e deve prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno quindici anni e la conservazione della destinazione d’uso prevista dal progetto per lo stesso periodo.

Art. 7

(copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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