Devo tornare a parlare del concorso per l'esperto in comunicazione del Comune di Prato.
Sollevo molte perplessità riguardo al rifiuto che è stato fatto dall'amministrazione per alcuni candidati laureati in filosofia, lettere eccetera.
Credo che l'interpretazione stretta che è stata fatta per questo concorso dell'articolo 2 della legge che regolamenta l'accesso del personale agli uffici stampa debba essere rigettata: come si legge nell'articolo che trascrivo è sì richiesto il diploma di laurea in relazioni pubbliche o scienze della comunicazione, ma anche di altre lauree con indirizzi assimilabili che sono anche la laurea in filosofia e in lettere, e altre lauree quando possono essere corredate da esperienza o formazione in strutture pubbliche o private del settore, come possono essere i giornali o altro (vedi l'allegato B dello stesso regolamento).
Così recita l'avviso del Comune di Prato: "E’ indispensabile il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 c. 2 del DPR 21.9.2001 n. 422, applicativo della legge 150/2001, e l’iscrizione presso l’Ordine nazionale dei giornalisti."
Questo è l'articolo 2, commi 1 e 2 della legge citata nell'avviso:
Articolo 2- Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione
1. L’esercizio delle attività di comunicazione nell’ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all’articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l’accesso alle qualifiche, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 4.
2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell’area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all’allegato B al presente regolamento.
Allegato B (articolo 8, comma 2)
REQUISITI PER LA SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE ALLE
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.
A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si intende erogare, dei modelli formativi di cui all’allegato A previsto dall’art. 7 del regolamento.
B) Comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
C) Documentata competenza nello specifico settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni.
D) Livello professionale dei formatori che devono essere di accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria in discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni e docenza universitaria relativa alle discipline amministrative, iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla comunicazione, all’informazione e relazioni pubbliche da almeno tre anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche e private in settori relativi alla progettazione organizzativa ed alla gestione dei sistemi di informazione/comunicazione, altre analoghe e qualificate figure professionali).
E) Valutazione continua delle attività formative, sia attraverso strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione di impatto dell’intervento formativo dopo il ritorno dei partecipanti nelle rispettive amministrazioni.
F) Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.
G) Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e disponibilità di sale multimediali attrezzate.
Allegato B (articolo 8, comma 2)
REQUISITI PER LA SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE ALLE
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.
A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si intende erogare, dei modelli formativi di cui all’allegato A previsto dall’art. 7 del regolamento.
B) Comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
C) Documentata competenza nello specifico settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni.
D) Livello professionale dei formatori che devono essere di accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria in discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni e docenza universitaria relativa alle discipline amministrative, iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla comunicazione, all’informazione e relazioni pubbliche da almeno tre anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche e private in settori relativi alla progettazione organizzativa ed alla gestione dei sistemi di informazione/comunicazione, altre analoghe e qualificate figure professionali).
E) Valutazione continua delle attività formative, sia attraverso strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione di impatto dell’intervento formativo dopo il ritorno dei partecipanti nelle rispettive amministrazioni.
F) Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.
G) Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e disponibilità di sale multimediali attrezzate.
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